Art.1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del codice civile e delle indicazioni previste dalla legge 266/91, recante disposizioni per organizzazioni  di volontariato o disposti del D.lgs. del 4 dicembre 1997, n.460 ,  l'Associazione

denominata :

     “ASSOCIAZIONE MEZZA  MARATONA DEL GIUDICATO DI ORISTANO”,  con sede in  Via Ciutadela de Minorca, n.12, nel comune di Oristano.

Art. 2

(Finalità)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare:

organizzazione e gestione di manifestazioni sportive di Maratona nel rispetto

dei principi e regole stabilite dagli organismi istituzionali ( C.I.O – C.O.N.I- F.I.D.A.L)  preposti, senza  finalità di lucro;

attività per lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connesse alla disciplina della maratona, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci;

realizzazione di eventi culturali ( giornate di studio – convegni – seminari ...)

tendenti  a diffondere maggiori sensibilità in materia di  sport, salute, ambiente e altri di pertinenza), ritenute utili alla promozione sportiva in genere ed alla buona riuscita della Maratona in particolare;

collaborazione con le istituzioni;

raccolta di fondi per il raggiungimento delle finalità sociali.

Art. 3

(Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e associazioni a carattere sporivo dilettantisco o socialele in genere che ne condividono gli scopi ed il  presente  statuto e l' eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Contro il provvedimento di diniego può essere presentato ricorso all'Assemblea.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie generalità

impegnandosi a versare la quota associativa al momento dell'accettazione.

Le  categorie di soci sono di tre tipi:

ordinari:che sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;

sostenitori:sono coloro che oltre la quota ordinaria erogano contribuzioni straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari

acquisiti a favore dell'Associazione

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato. La quota associativa è  intrasmissibile.

Possono far parte dell'Assemblea il Presidente ed un solo socio per ciascuna             delle società sportive rappresentate nell'  atto costitutivo.

Art. 4

( Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per  le spese  effettivamente  sostenute   nell'attività prestata per l'Associazione.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità.

Art. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con possibilità  di appello, entro 30 (trenta) giorni,  all'assemblea.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 6

(Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

l’Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7

(L’Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata  almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori trasmissibile nei modi ordinari o per via telematica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve :

approvare il rendiconto della gestione  ed il conto consuntivo e preventivo;

fissare l'importo della quota sociale annuale;

determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

approvare l'eventuale regolamento interno;

deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione

dei soci;

eleggere il  consiglio direttivo;

deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

    

       Art. 9

(Validità dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto: in seconda convocazione , da tenersi anche nello stesso giorno , qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono  prese, a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega,  con voto palese, tranne quelle che riguardano  persone o loro qualità personali ( o  quando  l'Assemblea  lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole 2/3 dei soci.

Art. 10

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale deve essere approvato dall'organo deliberante nella seduta successiva.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11

(Il Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero  otto membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.  Delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea: redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto della gestione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il consiglio direttivo dura in carica per numero due esercizi finanziari ed i suoi componenti possonono essere rieletti per numero due mandati.

                                                                               

Art. 12

(Il Presidente)

E' eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il  Consiglio direttivo e  l'Assemblea dei soci.

Art. 13

(Il Vicepresidente)

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 14     

(Il Segretario)

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio    direttivo, redige i verbali delle riunioni , attende alla corrispondenza,  cura l'amministrazione dell'Associazione, cura le relazioni esterne .

Art.15

(Il Tesoriere)

E' responsabile dell'amministrazione finanziaria e patrimoniale dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo o autorizzazione del   Presidente.

Supporta il Presidente  ed il Consiglio Direttivo nella predisposizione del conto    preventivo, di quello consuntivo  e  del  rendiconto economico finanziario.

Art.16.

(Il rendiconto economico finanziario)

e

(Il conto preventivo e consuntivo)

     Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione è annuale  e riguarda  il periodo  1° maggio 30 aprile, da approvarsi entro il 30 maggio.

     Il conto preventivo contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio      successivo . 

     Il conto consuntivo contiene tutte le entrate finanziarie e patrimoniali relative      all'anno trascorso, da approvarsi congiuntamente al rendiconto economico-     finanziario.

     Il rendiconto economico finanziario ed il conto consuntivo sono predisposti      dal consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dal presente Statuto, ed è depositato presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima  dell'Assemblea.

Art. 16

(Patrimonio)

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal consiglio direttivo;  dai contributi in denaro da parte di enti, privati, associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea, con le modalità di cui  all’art 9 del presente Statuto.

Art. 18.

(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci    medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole dettate dalla F.I.D.A.L.-

       

Art. 19

(Disposizioni finali)

     Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto   si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.-

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SOCI  FONDATORI

I Signori:

Antonio              PODDA

Pinuccio             LOI

Gianfranco         MADAU

Fabio                 PIRAS

Marcello            GRUSSU

Giorgio              PERRA

Guido                SERRA

Pasquale            MAVIGLIA

Sandro               MULARGIA