Art.1
(Denominazione e sede)
E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del codice civile e delle indicazioni previste dalla legge 266/91, recante disposizioni per organizzazioni di volontariato o disposti del D.lgs. del 4 dicembre 1997, n.460 , l'Associazione
denominata :
“ASSOCIAZIONE MEZZA MARATONA DEL GIUDICATO DI ORISTANO”, con sede in Via Ciutadela de Minorca, n.12, nel comune di Oristano.
Art. 2
(Finalità)
L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
Le finalità che si propone sono in particolare:
organizzazione e gestione di manifestazioni sportive di Maratona nel rispetto
dei principi e regole stabilite dagli organismi istituzionali ( C.I.O – C.O.N.I- F.I.D.A.L) preposti, senza finalità di lucro;
attività per lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connesse alla disciplina della maratona, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci;
realizzazione di eventi culturali ( giornate di studio – convegni – seminari ...)
tendenti a diffondere maggiori sensibilità in materia di sport, salute, ambiente e altri di pertinenza), ritenute utili alla promozione sportiva in genere ed alla buona riuscita della Maratona in particolare;
collaborazione con le istituzioni;
raccolta di fondi per il raggiungimento delle finalità sociali.
Art. 3
(Soci)
Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e associazioni a carattere sporivo dilettantisco o socialele in genere che ne condividono gli scopi ed il presente statuto e l' eventuale regolamento interno.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Contro il provvedimento di diniego può essere presentato ricorso all'Assemblea.
Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie generalità
impegnandosi a versare la quota associativa al momento dell'accettazione.
Le categorie di soci sono di tre tipi:
ordinari:che sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;
sostenitori:sono coloro che oltre la quota ordinaria erogano contribuzioni straordinarie;
benemeriti: sono persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari
acquisiti a favore dell'Associazione
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato. La quota associativa è intrasmissibile.
Possono far parte dell'Assemblea il Presidente ed un solo socio per ciascuna delle società sportive rappresentate nell' atto costitutivo.
Art. 4
( Diritti e doveri dei soci)
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nell'attività prestata per l'Associazione.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità.
Art. 5
(Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con possibilità di appello, entro 30 (trenta) giorni, all'assemblea.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
Art. 6
(Organi sociali)
Gli organi dell'Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Art. 7
(L’Assemblea)
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori trasmissibile nei modi ordinari o per via telematica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 8
(Compiti dell'Assemblea)
L'Assemblea deve :
approvare il rendiconto della gestione ed il conto consuntivo e preventivo;
fissare l'importo della quota sociale annuale;
determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
approvare l'eventuale regolamento interno;
deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione
dei soci;
eleggere il consiglio direttivo;
deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 9
(Validità dell'Assemblea)
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto: in seconda convocazione , da tenersi anche nello stesso giorno , qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega.
Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese, a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, con voto palese, tranne quelle che riguardano persone o loro qualità personali ( o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole 2/3 dei soci.
Art. 10
(Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale deve essere approvato dall'organo deliberante nella seduta successiva.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art. 11
(Il Consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo è composto da numero otto membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea: redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto della gestione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Il consiglio direttivo dura in carica per numero due esercizi finanziari ed i suoi componenti possonono essere rieletti per numero due mandati.
Art. 12
(Il Presidente)
E' eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci.
Art. 13
(Il Vicepresidente)
Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 14
(Il Segretario)
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni , attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione, cura le relazioni esterne .
Art.15
(Il Tesoriere)
E' responsabile dell'amministrazione finanziaria e patrimoniale dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo o autorizzazione del Presidente.
Supporta il Presidente ed il Consiglio Direttivo nella predisposizione del conto preventivo, di quello consuntivo e del rendiconto economico finanziario.
Art.16.
(Il rendiconto economico finanziario)
e
(Il conto preventivo e consuntivo)
Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione è annuale e riguarda il periodo 1° maggio 30 aprile, da approvarsi entro il 30 maggio.
Il conto preventivo contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio successivo .
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate finanziarie e patrimoniali relative all'anno trascorso, da approvarsi congiuntamente al rendiconto economico- finanziario.
Il rendiconto economico finanziario ed il conto consuntivo sono predisposti dal consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dal presente Statuto, ed è depositato presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.
Art. 16
(Patrimonio)
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal consiglio direttivo; dai contributi in denaro da parte di enti, privati, associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
Art. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea, con le modalità di cui all’art 9 del presente Statuto.
Art. 18.
(Clausola compromissoria)
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole dettate dalla F.I.D.A.L.-
Art. 19
(Disposizioni finali)
Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.-
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SOCI FONDATORI
I Signori:
Antonio PODDA
Pinuccio LOI
Gianfranco MADAU
Fabio PIRAS
Marcello GRUSSU
Giorgio PERRA
Guido SERRA
Pasquale MAVIGLIA
Sandro MULARGIA